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Info e news ambiente salute e sicurezza sul lavoro del CATA, per essere sempre informati

Le news ambiente salute e sicurezza sul lavoro sono pubblicate periodicamente all'interno della pagina InfonewsCATA. Il CATA, con l'intento di informare tutti i visitatori del portale relativamente alle novità in materia di ambientale di salute e della sicurezza sul mondo lavoro, ha creato questa pagina con l’intento e l’impegno di informare tempestivamente tutti i visitatori interessati ad avere un luogo dove poter reperire una selezione delle ultime e più rilevanti notizie. Visitare periodicamente la pagina garantisce ai visitatori di leggere: novità circa le normative vigenti in materia di gestione della sicurezza in azienda, gestione ambientale e della salute. Coloro che invece hanno scelto di utilizzare il gestionale Secur8 avranno la possibilità di essere informati su tutte le novità, direttamente all'interno del gestionale informatico attraverso l'area sempre ricca di notizie e approfondimenti.  All’interno della pagina InfonewsCATA saranno proposti anche seminari, eventi e molto altro ancora. Visita periodicamente la pagina "Infonews CATA" e sarai sempre aggiornato.

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INFORMAZIONE IN AZIENDA: CHI DEVE INFORMARE


A CHI SPETTA L’ONERE DELL’INFORMAZIONE IN AZIENDA?

Alleghiamo la risposta all'interpello relativo a chi aspetta l'onere di erogare l'informazione in materia di salute e sicurezza, obbligo non esclusivo dell'RSPP.

L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).


Al riguardo occorre premettere che:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”;
c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;
d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Ulteriori informazioni:  scarica art. 12, d.gs. n. 81/2008art. 12, d.gs. n. 81/2008

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