IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA IN AZIENDA: COSA NON POSSO FARE
REGOLAMENTE PER IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA IN AZIENDA
IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA. L'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la circolare numero 5 del 19 febbraio 2018, contenente ulteriori indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti di video sorveglianza e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970. l'INL, sulla spinta delle innovazioni tecnologiche, è tornato sul tema del controllo dei lavoratori.
Lo ha fatto contemperando le esigenze organizzative dell'Azienda con la tutela della privacy del lavoratore, innovando l'ormai vetusto art. 4 della Legge 300/'70. Si ricorda che per l'installazione di impianti audiovisivi sia ad oggi necessario il deposito della richiesta "preventiva", in duplice copia e con 2 marche da bollo da euro 16,00, presso gli uffici territoriali del Ministero. A questa va allegato il format presente sul sito, corredato da: una relazione del Datore di Lavoro basata sulle ragioni di carattere organizzativo a tutela del patrimonio aziendale, il numero di impianti da installare, la planimetria con la gittata di visualizzazione; l'orario di durata delle riprese; la modalità di conservazione dei dati. Ribadendo infine in ogni documento che, per non esercitare un controllo a distanza, i lavoratori non vengano ripresi durante le fasi di lavorazione. Scarica la guida Impianti video di sorveglianza.
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