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MOG: Modello di Organizzazione e di Gestione 231/2001

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Appalti pubblici: qualificazione SOA per lavori pubblici

MOG Modello di Organizzazione e di Gestione 231/2001

Evitare la Responsabilità
penale d’impresa con il MOG

È possibile evitare la responsabilità penale d’impresa con il MOG modello di organizzazione e di gestione infatti, la D.LGS 231/2001 prevede la responsabilità penale d’impresa in caso di commissione di certi reati: contro la pubblica amministrazione, societari, sicurezza sul lavoro, ambientali, concussione, corruzione, da parte di soggetti apicali che rivestono la funzione di rappresentanza, nel loro interesse e vantaggio. Una responsabilità penale collegata all’impresa nel momento in cui questa avrebbe potuto evitare il rischio con le corrette misure di prevenzione.

Le sanzioni previste possono essere pecuniarie, interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza. Tutto questo si può prevenire se si è preventivamente adottato ed efficacemente attuato un modello MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi adottandosi di ottime misure di prevenzione.

 

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  • IL R.E.N.T.RI: PARTE A DICEMBRE IL NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

    Il 15 giugno 2023 è entrato ufficialmente in vigore il R.E.N.T.RI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei RIfiuti.

    Il nuovo sistema prevede una completa condivisione e interconnessione telematica dei dati relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti con l’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale), il Catasto e gli organi di controllo, con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

    Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023, che regolamenta il RENTRI, stabilisce le caratteristiche generali del nuovo sistema, mentre i successivi Decreti Direttoriali ne definiscono le precise modalità operative.

    Di cosa si tratta?  Il registro elettronico nazionale apporta modifiche al classico registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari identificativi dei rifiuti e alla loro vidimazione. Si tratta quindi di un nuovo obbligo di trasmissione di dati e di compilazione del registro.

    Chi si deve iscrivere?  I soggetti obbligati sono: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

    Quando ci si deve iscrivere?  Il decreto stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, l’iscrizione verrà effettuata “a scaglioni”:

    • a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali con più di cinquanta dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);

    • a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali con più di dieci dipendenti;

    • a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali pericoloso con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci.

    Quanto costa? Per ogni unità locale sono previsti dei diritti di segreteria e dei contributi annuali di diverso importo in base alla categoria di appartenenza dell’impresa: si parte dai 10 euro di diritti di segreteria fino a massimo 100 euro di contributi annuali per alcune tipologie di imprese.

    Sono previste sanzioni?  La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

    Per ogni chiarimento o informazione visitare il sito www.rentri.gov.it oppure contattare l’Ufficio Ambiente del CATA.

    Dott.ssa Eleonora Salvadego

    Tel. 0437 851367

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  • LA PATENTE A PUNTI PER CHI OPERA NEI CANTIERI

    Decreto Pnrr: le imprese artigiane apprezzano le novità sulla governance, le semplificazioni e il programma Transizione 5.0. Giudizio fortemente negativo sulla patente a punti nei cantieri e sul lavoro. Le imprese artigiane esprimono un giudizio complessivamente positivo sul decreto Pnrr che consente di snellire le procedure e accelerare l'attuazione del piano. E quanto hanno indicato CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera mettendo in risalto le misure per una governance più efficiente prevedendo anche l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte delle amministrazioni. Le tre organizzazioni inoltre apprezzano il programma Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese artigiane, per incentivare gli investimenti in innovazione digitale e efficienza energetica, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. CNA, Confartigianato e Casartigiani sottolineano che "anche grazie all'entità delle risorse stanziate si potranno sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI che negli ultimi anni sono rimaste escluse dai principali strumenti di agevolazione, tarati sulle imprese energivore o indirizzati sul fronte domestico/residenziale". "Ci aspettiamo che le misure di attuazione - rilevano le tre organizzazioni - garantiscano condizioni e procedure tali da non innalzare barriere di accesso penalizzanti per le piccole imprese". In tale prospettiva "abbiamo sostenuto e apprezzato la scelta di non prevedere una soglia minima di investimento per accedere al credito d'imposta". Positiva anche la possibilità che la riduzione dei consumi possa riguardare non solo l'intera unità produttiva ma anche il singolo processo sul quale si realizza l'investimento. CNA, Confartigianato e Casartigiani invece valutano molto negativamente le norme sul tema della sicurezza e in materia di lavoro. Le imprese artigiane condividono l'esigenza di migliorare la qualificazione delle imprese che operano nei cantieri edili ma sono fortemente critiche verso la patente a punti, in primo luogo perché introduce ulteriori oneri a carico delle imprese e poi in quanto l'articolato normativo presenta numerose criticità. Inoltre non si comprende la disposizione secondo cui le imprese con qualificazione SOA non sono tenute al possesso della patente a punti. Infatti "la SOA ha la funzione di comprovare le capacità economiche e tecniche di un'impresa, ma non ha alcuna valenza in materia di sicurezza sul lavoro". Giudizio negativo anche sulla disposizione che ai lavoratori coinvolti nell'appalto e nel subappalto si applica il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo maggiormente applicato. Il criterio della maggiore applicazione non può essere elevato a strumento di certificazione di qualità. Infine CNA, Confartigianato e Casartigiani esprimono particolare apprezzamento sulle semplificazioni a favore dell'impresa artigiana, anche se ogni Scia o comunicazione nascondono una serie di atti che impongono alle imprese costi elevati e tempi lunghi prima ancora di avviare la propria attività. In allegato alle NEWS di Secur8 riportiamo una sintesi del D.L. 19/2024 nello specifico art. 29 comma 19 dove andrà a modificare l'art. 27 del D.Lgs 81/08 "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORAOTRI AUTONOMI TRAMITE CREDITI". 

    cantiere

    LA PATENTE A PUNTI

    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), che fissa al 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore del nuovo obbligo per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori. Chi deve dotarsi della Patente a punti Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X dello stesso Testo Unico: - costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; - opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Non avranno l'obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa. (E’ la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici)

    Come richiedere la patente a punti

    L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare: l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.

    Come funziona la patente a punti

    La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
    - 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;
    - 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
    - 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
    - 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
    - 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
    - 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
    PER LAVORARE NEI CANTIERI SARA’ NECESSARIO CHE SULLA PATENTE A PUNTI SIANO PRESENTI ALMENO 15 CREDITI RESIDUI. Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

    Ma cosa accade a coloro che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti?

    Tali soggetti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08.

    I prossimi step della patente a punti nei cantieri

    Prima che le novità sulla patente a punti nei cantieri diventino operative, è necessario che il Decreto PNRR 4 sia convertito in legge. Tutte le associazioni di categoria e i sindacati sono rimasti scontenti dalla misura della nuova patente a punti nei cantieri, giudicata un inutile aggravio burocratico che non sarà in grado di tutelare realmente la sicurezza dei lavoratori. È quindi possibile che le associazioni di categoria e i sindacati si facciano promotori di emendamenti al Decreto PNRR 4 e che le misure vengano modificate prima che diventino operative.
    Sarà cura del C.A.T.A. tenervi aggiornati sugli sviluppi di questa importante norma.

     

     

     

  • IL CALENDARIO 2024 DELLA SICUREZZA IN PILLOLE

    La sicurezza non è un hobby, è la vita

    Il calendario della sicurezza dello SPISAL dell’Ulss 1 Dolomiti

    Anche quest’anno lo SPISAL dell’Ulss 1 Dolomiti propone il “Calendario della sicurezza” per ricordare l’importanza di prestare attenzione a cosa ciascuno può fare ogni giorno a casa, al lavoro e nel tempo libero, con responsabilità, per non mettere a repentaglio la propria salute, quella delle persone vicine e quella dei soccorritori.

    La parola “sicurezza” deriva del latino securus, senza preoccupazioni. Quando ci sentiamo sicuri, infatti, siamo “senza preoccupazioni”.

    Ognuno di noi, quotidianamente, può compiere scelte per vivere in sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, con ricadute benefiche personali e di comunità.

    Per scaricare il calendario in pdf clicca qui -> parte 1 e parte due

    Buon nuovo anno a tutti dal C.A.T.A.!

     

     

     

  • IL 15 GIUGNO 2023, CON IL DECRETO MINISTERIALE N. 59 DEL 4 APRILE 2023, E’ UFFICIALMENTE ENTRATO IN VIGORE IL R.E.N.T.Ri. – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI. SI RESTA IN ATTESA DELLE MODALITA’ OPERATIVE.

    I principi su cui si fonda il nuovo sistema sono relativi all’economia circolare, alla tracciabilità dei rifiuti e alla responsabilità estesa del produttore: per questo motivo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto operativo e tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, hanno deciso di gestire il RENTRI e i formulari di identificazione dei rifiuti su apposite piattaforme online.

     RENTRIChi è obbligato ad aderire?

    I soggetti individuati dalla norma sono le imprese che effettuano trattamenti sui rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli intermediari, i commercianti e i trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi, i Consorzi per il recupero e il riciclaggio e i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/06.

    Sono previsti inoltre diritti di iscrizione, contributi annuali e l’adesione delle imprese suddivisa in scaglioni con tempistiche diverse:

    • Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per i produttori iniziali di rifiuti speciali con più di cinquanta dipendenti e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali;

    • Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per i produttori iniziali di rifiuti speciali con più di dieci dipendenti;

    • Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali obbligati.

    Sono attesi entro la fine del 2023 i decreti attuativi concernenti le modalità e le istruzioni operative del RENTRI.

    L’apparato sanzionatorio rimane invece invariato (si fa sempre riferimento al Testo Unico Ambientale).

    Il CATA Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti.

     

 

 

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